Il Revisore ha il compito di stilare una relazione contenente il giudizio sul bilancio di esercizio e quello di verificare la regolare tenuta delle scritture contabili.
Nel nostro Studio, i dottori commercialisti e revisori legali dei conti, svolgono la funzione di organo di controllo contabile e legale al fine di esprimere il proprio giudizio sull’attendibilità del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato delle imprese sottoposte a controllo legale dei conti.
Il D. Lgs. 39/2010 che prevede uno spostamento di competenze in materia di controllo contabile dal collegio sindacale ad un soggetto professionista, il Revisore o la Società di Revisione.
L'unica eccezione è quella delle società che non siano tenute al bilancio consolidato: in tal si ha la possibilità di esercitare la revisione legale dei conti in capo al collegio sindacale.
Il procedimento di revisione legale dei conti è vincolato a regole e al rispetto di principi-base da parte del revisore, che concorrono a coadiuvarlo nell'espletamento della sua funzione e nel raggiungimento del fine specifico, ovvero accertare che il bilancio non sia affetto da errori significativi e se sia complessivamente attendibile.
I principi a cui è ancorato l'operato dei Revisori Legali dei Conti sono:
indipendenza, integrità, obiettività, competenza e diligenza, riservatezza, professionalità e rispetto dei principi tecnici.
I soggetti esercenti l'attività di revisione, oltre ad essere tenuti alla 'formazione permanente', devono sottostare ad un periodico controllo sulla qualità ogni sei anni; nei casi di enti di interesse pubblico il controllo è ogni tre anni.
A seconda che si tratti di società quotate o di società non quotate e non tenute alla redazione del bilancio consolidato si applica un regime differenziato di controllo contabile.
Nelle società quotate la revisione contabile è affidata ad un Revisore o ad una Società iscritta nel relativo registro e soggetti alla vigilanza della Consob; nelle società non quotate e non tenute al bilancio consolidato la revisione legale dei conti può essere esercitata dal collegio sindacale.
Nell'ambito societario emergono gli enti di interesse pubblico, ad esempio banche, società emittenti strumenti finanziari diffusi, società di investimento a capitale variabile, per i quali è sancito espresso divieto di esercizio della revisione legale dei conti da parte del collegio sindacale.