La legge di bilancio 2019 introduce importanti novità su nuove misure a sostegno dell’innovazione, dedicando attenzione alle start up e venture capital, portando complessivamente uno spostamento di investimento nell’innovazione pari a due miliardi di euro l’anno.
La più importante novità riguarda l’aumento di detrazioni fiscali per chi investe in start up innovative. Nell'articolo 1, comma 218, della legge 145/2018, viene espressamente disposto che, per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del Dl 179/2012 sono innalzate dal 30% al 40% ai fini della detrazione Irpef per le persone fisiche e della deduzione Ires per le persone giuridiche, sugli investimenti effettuati nel capitale di rischio di una start up innovativa.
Nel caso in cui soggetti passivi dell’imposta sul reddito acquisiscano l’intero capitale sociale di start up innovative, le predette aliquote sono incrementate, per l’anno 2019, dal 30% al 50% ai fini della deduzione Ires per persone giuridiche, a condizione che l’intero capitale sociale acquisito sia mantenuto per tre anni.
Nell'articolo 1, comma 218, della legge 145/2018, viene espressamente disposto che, per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del Dl 179/2012 sono innalzate dal 30% al 40% ai fini della detrazione Irpef per le persone fisiche e della deduzione Ires per le persone giuridiche, sugli investimenti effettuati nel capitale di rischio di una start up innovativa.
Nell'articolo 1, comma 218, della legge 145/2018, viene espressamente disposto che, per l'anno 2019, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del Dl 179/2012 sono innalzate dal 30% al 40% ai fini della detrazione Irpef per le persone fisiche e della deduzione Ires per le persone giuridiche, sugli investimenti effettuati nel capitale di rischio di una start up innovativa. Al comma 206 viene invece disposta la possibilità da parte dello Stato, per il tramite del ministero dello Sviluppo economico, di sottoscrivere quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital o di uno o più fondi che investono in fondi per il venture capital. A tal proposito la lettera b del comma 219 rimarca la definizione di fondi di venture capital (Fvc) riconosciuti come organismi di investimento collettivo del risparmio chiusi e società di investimento a capitale fisso, residenti in Italia, in base all'articolo 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, ovvero in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo che sono compresi nell'elenco di cui al decreto del ministro delle Finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 220 del 19 settembre 1996, che investono almeno l'85% del valore degli attivi in piccole e medie imprese (Pmi) non quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera f, punto i, del regolamento Ue 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, nella fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start-up financing), di avvio dell'attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion o scale up financing) e il residuo in Pmi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera w-quater.1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.
Al comma 209 viene disposta l'istituzione di un fondo di sostegno al venture capital con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.
Il comma 216 dispone, invece, che le entrate dello Stato derivanti dalla distribuzione di utili d'esercizio o di riserve sotto forma di dividendi delle società partecipate dal ministero dell'Economia e delle finanze sono utilizzate, in misura non inferiore al 15% del loro ammontare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, per investimenti in fondi per il venture capital con l'obiettivo strategico di sostenere il tessuto economico produttivo più innovativo e assicurarne lo sviluppo e la crescita nell'interesse generale del Paese.
Dal comma 211 al 215 viene dato ampio spazio allo strumento dei Pir (piani individuali di risparmio) modificando la disciplina dei piani a lungo termine allo scopo di incentivare gli investimenti verso fondi di venture capital, nonché verso strumenti finanziari negoziati in strumenti multilaterali di negoziazione emessi da Pmi, destinandone il 3,5% degli stessi. Previsto inoltre l'innalzamento dal 5% al 10% della quota dell'attivo patrimoniale che gli enti di previdenza obbligatoria e le forme di previdenza complementare possono destinare a specifici investimenti qualificati e a piani di risparmio a lungo termine
Ultima novità in campo di investimenti in star up innovative è la figura del Business Angel introdotta nel comma 217, ovvero un investitore a supporto dell’innovazione che investe in maniera diretta o indiretta una somma pari ad almeno 40.000 euro nell’ultimo triennio che viene di fatto inserito nel registro disposto da Banca Italia.