Con riferimento alla decorrenza dei nuovi obblighi in materia di ritenute e compensazioni in appalti e subappalti, il decreto fiscale 2020 prevede che le disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. Con risoluzione n. 108/E del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020. Il nuovo art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/1997 (“Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”) - introdotto dal decreto fiscale 2020 - introduce a carico dei committenti di opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, “tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”, l’obbligo di richiedere copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute “trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio. Il versamento delle ritenute di cui al periodo precedente è effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione”. Inoltre, “al fine di consentire al committente il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento […] l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice le deleghe […] e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente”.
La norma, quindi, pone a carico dell’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice l’onere del versamento delle ritenute operate “con distinte deleghe per ciascun committente” e, specularmente, obbliga il committente alla verifica del versamento. A tal fine, il committente è tenuto a richiedere all’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice, copia delle deleghe di pagamento, che la stessa ha l’onere di rilasciare entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento. Stante l’obbligo di trasmettere al committente anche un “elenco nominativo di tutti i lavoratori […] impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun Copyright©- Riproduzione riservata percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa). Da quando decorrono gli obblighi Con riferimento, infine, alla decorrenza degli obblighi introdotti con il decreto fiscale 2020, le disposizioni “si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020”. In proposito, l’Agenzia chiarisce che la previsione normativa trova applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020.