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Revisione Tariffe INAIL e Autoliquidazione 2018/2019

I commi da 1121 a 1126 si occupano della revisione delle tariffe INAIL e delle relative conseguenze sull’ autoliquidazione 2018/2019 (vedere anche comunicato INAIL del 4 gennaio 2019).

In particolare, si prevede:

- la copertura finanziaria per far fronte alle minori entrate derivanti dalla revisione (in riduzione, mediamente attorno al 30% – misura massima 110 per mille) delle tariffe INAIL (che entreranno in vigore dal 2019) prevista dal D.Lgs. 38/2000, art. 3 e dalla L. 147/2013, art.1,c.128;

- l’emanazione di un decreto ministeriale finalizzato a rimodulare le percentuali di riduzione dello sconto per prevenzione sulla base di quanto stabilito dall’articolo 3 del D.Lgs. 38/2000 e delle disposizioni di applicazione delle nuove tariffe, entro il 31 dicembre dell’anno precedente all’applicazione della riduzione; 

- il monitoraggio INAIL sull’equilibrio economico- finanziario e attuariale della gestione assicurativa per la sostenibilità delle nuove tariffe. In caso di accertato significativo scostamento negativo del- l’andamento delle entrate, l’INAIL propone tempestivamente al Ministero del lavoro e al Ministero dell’economia e delle finanze l’adozione delle con- seguenti misure correttive; 

- il differimento dei termini per l’autoliquidazione 2018/2019 al fine di consentire all’INAIL l’applicazione delle nuove tariffe (riguarda, precisa l'INAIL, la Tariffa ordinaria dipendenti delle gestioni "Industria", "Artigianato", "Terziario" ed "Altre Attività", nonché la Tariffa dei premi speciali unitari artigiani e la Tariffa dei premi del settore navigazione. Per questi assicurarti non risulta più applicabile la riduzione del 15,24% disposta, per il 2019, dalla determina INAIL 356/2018, approvata con D.M. 22.10.2018, in quanto la riduzione risultava applicabile nelle more dell'aggiornamento delle tariffe), in particolare: 

il termine del 31 dicembre 2018 previsto per la comunicazione alle aziende dei dati utili all’autoliquidazione (ex Mod. 20SM) è stato differito, al 31 marzo 2019; 

il termine del 16 febbraio per il pagamento dei premi ordinari, dei premi speciali unitari artigiani e dei premi relativi al settore della naviga- zione (una soluzione o prima rata), e la riduzione delle retribuzioni presunte 2019 è differito, per il 2019, al 16 maggio (rimangono fermi i ter- mini delle restanti due rate: 20 agosto e 16 novembre); 

i termini del 16 febbraio e del 31 maggio per il pagamento delle prime due rate di premio (in caso di pagamento rateizzato in 4 rate – art. 44, T.U.) sono unificati, per il 2019, al 16 maggio; 

restano invece confermati i termini di scadenza per il pagamento e per gli adempimenti relativi ai premi speciali anticipati per il 2019 relativi alle polizze scuole, apparecchi rx, sostanze radioattive, pescatori, frantoi, facchini nonché barrocciai/vetturini/ippotrasportatori. 

Detti premi, per il 2019, in attesa della loro revisione continueranno ad usufruire della riduzione prevista dalla legge 147/2013 che per l'anno in corso è pari al 15,24 per cento (D.M. 22 ottobre 2018); 

- rimane confermato al 18 febbraio 2019 il termine di scadenza dei premi per i lavoratori som- ministrati relativi al 4° trimestre 2018; 

- l’abrogazione, con decorrenza 2019, il premio supplementare per silicosi e asbestosi;

- l’inapplicabilità, dal 2019, dello sconto edili dell’11,5% sui premi INAIL.