Le difficoltà che spesso si presentano per la verifica della regolarità contributiva ai fini del rilascio del DURC e le complicazioni che a volte nascono nei livelli di comunicazione tra aziende e INPS, sono argomenti centrali della sentenza del Tribunale di Roma del 14 febbraio 2019 n.1490.
Da un punto di vista normativo, è bene chiarire che, anche in sede di prassi amministrativa, lo scollamento tra i tempi di rilascio del DURC e l’evoluzione della situazione in fatto costituisce un problema molto sentito e spesso irrisolvibile. La legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 avevano previsto che INPS, INAIL E Case Edili stipulassero convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Con la legge finanziaria per il 2007 l’obbligo dell’attestazione della regolarità contributiva è stato previsto anche per l’accesso ai benefici normativi e contributivi connessi al versamento della contribuzione per i lavoratori dipendenti.
Il contenuto della sentenza di Roma evidenzia che il documento di regolarità contributiva anche da un punto di vista letterale, ciò che sembra maggiormente rilevare ai fini del rilascio è che il soggetto obbligato sia sostanzialmente in linea con gli obblighi contributivi, ossia non abbia scoperture, con la conseguente marginalità delle mere irregolarità formali, legate alle forme delle denunce contributive.
Per questi principi, il Tribunale può affermare che la marginalità delle violazioni normali non costituisce un dato interpretativo forzato, ma una diretta conseguenza della normativa applicabile. Il passaggio successivo involge altre due affermazioni abbastanza dirompenti in materia di DURC e certamente idonee ad aprire ulteriori fronti di scontro tra Istituto e datori di lavoro. Nella prima affermazione si attesta che l’INPS non può negare il DURC sulla base di inadempienze solo presunte e accertate in modo superficiale, sulla base di irregolarità formali e a prescindere dall’emissione di atti di accertamento “opponibili”. Occorre che l’istituto di attrezzi per superare lo sbarramento di una irregolarità solo formale i cui effetti, in punto di rilascio del DURC, appaiono esorbitanti rispetto all’effettiva situazione di omissione contributiva spesso irrisoria o addirittura inesistente. In secondo luogo l’Istituto deve rilevare in sede di rilascio del DURC inadempienze che abbia già formalmente accertato e comunicato e a fronte delle quali il contribuente non abbia attivato alcun rimedio consentito nei termini di legge. Solo in questo caso è possibile evitare che mere irregolarità accertate solo in via diretta e superficialmente siano equiparate, ai fine del rilascio del DURC, a inadempimenti/omissioni contributive.
L’ente dovrà raccogliere la sfida e dimostrare di essere capace di ridurre, quasi in tempo reale, la distanza tra dato formale e dato reale, tra situazione sostanziale e sua evidenza contabile, superando certe rigidità o inutili automatismi, e mettendo a disposizione il più rapidamente possibile un dato accertato, avverso il quale il contribuente posa adeguatamente far valere le proprie ragioni, senza che le difficoltà di ordine informatico possano costituire una comoda giustificazione.
L’interpretazione del Tribunale di Roma è suggestiva, nella misura in cui sicuramente intercetta un’esigenza di “giustizia sostanziale“ che spesso viene avvertita tra chi quotidianamente si trova ad interloquire con l’Istituto in punto di DURC e di condizioni per il rilascio, sia per la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica, sia per l’accesso a benefici contributivi.
Leggi la sentenza n.1490
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