Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020 che tra le tante novità prevede l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.
Segnaliamo che la disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).
L'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 prevede infatti che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".
Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019.
Tale obbligo riguarda l’acquisto di tutti i beni strumentali agevolabili, sia quelli materiali “ordinari”, compresi quelli di valore inferiore a 516,46€ (già oggetto dei super-ammortamenti) che quelli materiali e immateriali “4.0”.
Pertanto, le fatture e gli altri documenti relativi all’ acquisizione di beni agevolati devono contenere una dicitura specifica recante il riferimento alla disposizione agevolativa, quale ad esempio “Bene agevolabile ai sensi dell’art.1 co.185 della L. 160/2019” per gli investimenti di beni materiali “ordinari”.