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Ritenute fiscali dei lavoratori in appalti e subappalti

Nuovi obblighi (e sanzioni) per le imprese

Per contrastare l’illecita somministrazione di manodopera, il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2020 modifica il regime delle ritenute e compensazioni fiscali negli appalti e subappalti. Esso prevede che le aziende committenti debbano chiedere all’impresa appaltatrice (o affidataria e subappaltatrici) copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori impiegati, per il compimento di un’opera o di uno servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.


Il versamento delle ritenute fiscali è effettuato dall’impresa appaltatrice (e dall’impresa

subappaltatrice), con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione nei casi in cui:

vi sia un prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,

vi sia l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili,

non vi è la possibilità, per l’appaltatore, di compensare le ritenute con crediti di qualunque tipo.

Al fine di consentire, al committente, il riscontro dell’ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute fiscali, l’impresa appaltatrice deve trasmettere al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all’impresa appaltatrice, le deleghe ed un elenco nominativo di tutti i

lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere o servizi affidati dal committente.

Detto elenco dovrà prevedere:

i lavoratori, identificati mediante codice fiscale,

il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato,

l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione,

il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.


Blocco del pagamento delle fatture

Nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei suoi confronti. In tali

casi, è preclusa all’impresa appaltatrice ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.


Esclusioni

Gli obblighi summenzionati non trovano applicazione qualora le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici), comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per comunicare il versamento, dei seguenti requisiti:

• risultino in attività da almeno tre anni,

• siano in regola con gli obblighi dichiarativi

• abbiano eseguito nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle

dichiarazioni medesime;

• non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Quest’ultima disposizione non si applica per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.


Compensazioni

È, infine, esclusa la possibilità per le imprese appaltatrici di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti che sono stati messi a disposizione del committente per l’espletamento dell’appalto.