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Reverse charge esteso agli appalti di manodopera

Il decreto fiscale 2020, nella versione riformulata in sede di conversione, conferma l’inclusione nel perimetro di applicazione del reverse charge delle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto e subappalto caratterizzati dall’utilizzo prevalente di manodopera presso le sedi di attività del committente e dall’utilizzo di beni strumentali riconducibili a quest’ultimo. I nuovi obblighi non si applicheranno in caso di rilascio al committente di una certificazione di regolarità fiscale, che verrà messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate al ricorrere di determinati requisiti di affidabilità. Gli appalti c.d. labour intensive entrano nel perimetro del reverse charge. Il meccanismo dell’inversione contabile, infatti, si applicherà anche alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente.

La novità è contenuta nell’art. 4 del decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019), rubricato “Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell’illecita somministrazione di manodopera”, con il quale il legislatore ha introdotto nel D.Lgs. n. 241/1997 il nuovo art. 17-bis che, nella versione riformulata in sede di conversione del decreto, impone al committente taluni obblighi di controllo - che scatteranno in caso di opere di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro - sul versamento delle ritenute da parte del soggetto incaricato dell’esecuzione delle opere.


Nuova ipotesi di reverse charge

Tornando al meccanismo di contrasto delle frodi IVA, la norma aggiunge all’art. 17, comma 6, del decreto IVA la nuova lettera a-quinquies ), in cui si prevede l’applicazione dell’inversione contabile alle “prestazioni di servizi, diversi da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Si ricorda che l’introduzione del meccanismo del reverse charge deroga al principio generale che identifica come debitore d’imposta il prestatore del servizio, ponendo a carico del committente l’obbligo di assolvere il tributo.

La norma, come evidenziato nella relazione illustrativa, è finalizzata a contrastare i casi in cui in cui l’appaltatore che fornisce manodopera ometta i versamenti IVA (o determini l’azzeramento del debito IVA a seguito di utilizzo di fatture false), a fronte della detrazione dell’imposta da parte del committente e/o della società consortile, concretizzando il c.d. salto d’imposta.

Attraverso tale condotta, inoltre, gli appaltatori ottengono risparmi fiscali per mezzo dei quali riescono a offrire i propri servizi a prezzi competitivi, violando il principio di libera concorrenza.

La norma specifica che la nuova ipotesi di reverse charge si applicherà alle prestazioni diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater) dello stesso art. 17, D.P.R. n. 633/1972, prendendo atto della possibile sovrapposizione con quanto previsto nell’ambito delle prestazioni di manodopera rese nel settore edile nonché di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici, per le quali l’inversione contabile risulta già applicabile.

La disposizione circoscrive l’applicazione del reverse charge ai soli casi in cui il prestatore non utilizzi beni strumentali propri, bensì si avvalga di quelli di proprietà del committente o di soggetti a esso riconducibili in qualunque forma.


Esclusioni

Per espressa previsione il reverse charge non si applicherà alle operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti per i quali si applica lo split payment; sono inoltre escluse le prestazioni effettuate verso le agenzie per il lavoro di cui all’art. 4, D.Lgs. n. 276/2003.

L’efficacia della disposizione è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte del Consiglio dell’Unione europea, quale misura di deroga ai sensi dell’art. 395 della direttiva n. 2006/112/CE. La norma richiamata definisce l’iter della procedura che deve essere completata (salvo casi di motivata urgenza) entro 8 mesi dal ricevimento della domanda.


Disapplicazione

Con una modifica introdotta in sede di conversione del decreto si prevede la possibilità di disapplicare il meccanismo dell’inversione contabile laddove l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della prevista scadenza:

- sia in attività da almeno tre anni (mentre prima erano cinque), sia in regola con gli obblighi dichiarativi e abbia eseguito nel corso dell’ultimo triennio cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate versamenti per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

- non abbia iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito per importi superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano stati emessi provvedimenti di sospensione o rateazione.

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere attestata mediante una certificazione da consegnare al committente la quale sarà messa a disposizione delle singole imprese dall’Agenzia delle Entrate con una validità di quattro mesi dalla data del rilascio.