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Legge di Bilancio

Iperammortamento


La Legge di bilancio 2019 ha confermato la prosecuzione per il biennio 2019-2020 del meccanismo dell’iperammortamento con una riduzione progressiva della percentuale di maggiorazione della quota di ammortamento al crescere del valore dell’investimento.

L’agevolazione consiste in un incremento del costo fiscale di particolari beni materiali strumentali, che determina un aumento della quota annua di ammortamento o del canone annuo di leasing fiscalmente deducibile e si concretizza in una deduzione extracontabile, da operare in diminuzione del reddito d’impresa, in sede di dichiarazione dei redditi.

INVESTIMENTI RILEVANTI

L’agevolazione dell’iperammortamento riguarda sempre i beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”, ovvero beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti, considerati rilevanti dalla Legge 11 dicembre 2016, n. 232, come elencati nel relativo allegato A.

Tutte le macchine devono essere dotate di un sistema di controllo numerico. Pertanto non si segnalano particolari novità nell’ambito merceologico, è confermata anche la tipologia dei beni per i quali è concessa la maggiorazione del 40% della quota di ammortamento per i soggetti che beneficiano dell’iperammortamento, per l’ammortamento dei beni immateriali, quali il software, come previsto nell’allegato B della Legge n. 232/2016. Ulteriore requisito è che i macchinari siano nuovi, nonché destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

MISURA DELL’AGEVOLAZIONE

La misura dell’agevolazione passa dal 150% al 170% di maggiorazione del costo ammortizzabile, percentuale destinata a ridursi con l’incremento del costo fiscale degli investimenti, sulla base dei seguenti scaglioni:

• 170% per gli investimenti di importo complessivamente non superiore a 2,5 milioni;

• 100% per importi eccedenti 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;

• 50% per importi superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.

Per investimenti eccedenti il limite dei 20 milioni, non sono previste agevolazioni. L’inserimento di scaglioni di agevolazione costituisce senza dubbio una novità e pone alcuni interrogativi in merito alla possibilità di utilizzo di essi in presenza di acquisto di più beni strumentali; in assenza di specifiche previsioni normative, e, al momento, di specifici orientamenti dell’Agenzia, si può ipotizzare che al contribuente sia lasciata la possibilità di optare su quale processo di ammortamento del bene strumentale acquisito applicare la maggiorazione dell’iper ammortamento al fine di massimizzare il beneficio.

Nel caso in cui gli investimenti annui superino il limite massimo di euro 20 milioni, l’eccedenza non soggiace ad alcuna agevolazione né è riportabile nell’esercizio successivo. In merito agli acquisti operati a cavallo di anno, permane la regola che l’acquisto si intende operato nell’anno nel quale è stato effettuato l’ordine ed accettato dal venditore, a condizione che nello stesso esercizio venga versato un acconto pari al 20% del costo complessivo del bene; analogamente l’agevolazione vigente per il 2019 non spetta sui beni ordinati nel 2018 per i quali sia stato versato entro il 31 dicembre 2018 un acconto capiente del 20%: tale bene può beneficiare della maggiorazione del 150% vigente per il 2018 anziché del 170%, potenziale in base alla disponibilità dello scaglione. Si segnala che la condizione dell’acconto del 20% da versare entro il 31 dicembre 2019 ha natura perentoria e pertanto nel caso in cui, a seguito di successive modifiche/integrazioni dell’ordine, il prezzo finale aumenti tale da rendere l’acconto versato non più adeguato al minimo del 20% del prezzo finale, si ritiene che il bene possa perdere l’accesso al beneficio dell’iperammortamento. Si tratta di un rischio concreto trattandosi di beni fortemente personalizzati per la realtà industriale in cui vengono inseriti, per i quali è difficile preventivare i tempi, e quindi i costi di installazione.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL’INVESTIMENTO RICHIESTI

Ai fini della fruizione dei benefici della maggiorazione dell’ammortamento è confermato l’obbligo a carico dell’impresa di produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (autocertificazione). Per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, l’impresa interessata deve produrre una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente Di certificazione accreditato; tali documenti devono attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla citata Legge 11 dicembre 2016, n. 232, ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. L’autocertificazione o la perizia giurata dovranno essere acquisite entro la fine dell’esercizio in cui il bene entra in funzione.

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