La legge di bilancio 2020 prevede delle novità per il credito d’imposta R&S, in particolare la riduzione delle percentuali di contributo per ricerca e sviluppo e possibilità di agevolare l’innovazione tecnologica, di design e ideazione estetica.
Il cambiamento è per le imprese che si cimentano nella ricerca di nuovi prodotti o nuovi cicli produttivi, infatti non ci sarà più il contributo differenziato del 50% o del 25% a seconda delle voci ammissibili. Inoltre, non ci sarà più il raffronto con la media antecedente e il dubbio su cosa è ricerca e cosa no.
Nello specifico, le attività di innovazione tecnologica si divideranno tra attività classiche e quelle riconducibili alla digitalizzazione in ambito 4.0. Il bonus non può formare oggetto di cessione o trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale, non concorre alla formazione del reddito d’impresa ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi.
Cambia in maniera significativa anche la percentuale di contributo ammissibile e la base del calcolo. L’importo ammissibile viene assunto al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute dalle imprese per le stesse spese ammissibili.
Fino al 2019, le imprese conteggiavano l’importo sulle medesime spese globali. Quindi una spesa poteva prevedere un contributo del 50% da un bando regionale e un contributo del 50% dal credito d’imposta. La somma totale non doveva oltrepassare il limite di spesa.
Le percentuali sono così per le diverse attività:
• Per le attività di ricerca e sviluppo che verranno individuate da un decreto che verrà emanato sulla base del Manuale di Frascati, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 12 per cento. La nuova norma introduce anche un limite massimo pari a 3 milioni di euro.
• Per le attività di innovazione tecnologica, di design e di estetica il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 6 per cento della relativa base di calcolo. Anche in questo caso la base è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
• Per le attività di innovazione tecnologica destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0 che saranno individuati sempre con un decreto del Ministro dello sviluppo economico, il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi a qualunque titolo ricevute sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Utilizzo in compensazione
Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, in 3 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione.
Il credito d’imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all’interno del consolidato fiscale e non concorre alla formazione del reddito d’impresa.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
Ruolo del revisore
Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010, e le spese sostenute per adempiere all’obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore a 5 mila euro.
Relazione tecnica
Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti
e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto-progetti in corso di realizzazione. Tale relazione deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività ammissibili o del responsabile del singolo progetto o sotto-progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Controlli
Nell’ambito delle ordinarie attività di accertamento, l’Agenzia delle entrate, sulla base dell’apposita certificazione della documentazione contabile e della relazione tecnica nonché sulla base della ulteriore documentazione fornita dall’impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d’imposta e della corretta applicazione della disciplina.