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Bonus Pubblicità

Anno 2019

Si avvicina l’apertura dello sportello per la presentazione delle domande per prenotare il bonus pubblicità per l’anno 2019. La trasmissione delle istanze potrà avvenire dal 1° ottobre al 31 ottobre 2019. Secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del regolamento, il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese, i professionisti e gli enti non commerciali sugli investimenti incrementali riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati: - nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunica- zione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5) della l. n. 249/1997;

Un passaggio importante è valutare accuratamente quali sono gli investimenti ammissibili al credito d’imposta.

- su giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale con le caratteristiche indicate all’articolo 7, commi 1 e 4, del D.Lgs. n. 70/2017, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero presso il menzionato Registro degli operatori di comunicazione, e dotati in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Come chiarito dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito delle FAQ pubblicate, il beneficio spetta anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sui siti web delle agenzie di stampa. Gli investimenti e i costi ammissibili, infatti, non sono stati oggetto di modifica da parte del D.L. n. 59/2019, che è intervenuto esclusivamente sulla misura dell’incentivo applicabile (prevedendo, a partire dal 2019, un’unica aliquota al 75% delle spese pubblicitari incrementali.

Va inoltre specificato che l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell’IVA se detraibile, mentre nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA).

Secondo quanto stabilito dal regolamento (DPCM n. 90/2018), le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del TUIR, ai sensi del quale “i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate”.

I costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate: non ha alcun rilievo il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento.

Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del regolamento, ai soli fini dell’attribuzione del credito d’imposta le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.

Relativamente alle modalità di pagamento ammesse, viene chiarito che, poiché la norma non specifica le modalità di pagamento delle fatture relative agli investimenti agevolabili, sono consentiti i pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo.

Investimenti esclusi

Come indicato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria nell’ambito delle FAQ pubblicate, il credito d’imposta non spetta per tutte le forme di pubblicità su canali di informazione diversi da quelli ammissibili (stampa, radio e tv locali), come ad esempio (a titolo esemplificativo e non esaustivo): grafica pubblicitaria su cartelloni fisici; volantini cartacei periodici; pubblicità su cartellonistica; pubblicità su vetture o apparecchiature; pubblicità mediante affissioni e display; pubblicità su schermi di sale cinematografiche; pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online, ecc..

Devono ritenersi escluse dal calcolo del credito d’imposta le spese sostenute nel caso ci si avvalga di servizi di consulenza o intermediazione o di altro genere; in questi casi, si tratterebbe effettivamente di servizi “accessori”, il cui costo - normalmente evidenziabile - non può legittimamente concorrere al calcolo del credito d’imposta.

Per maggior informazioni contattare in studio, 08119524800.