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Bonus SUD

In determinate aree del nostro centro- sud, il legislatore con programmi operativi nazionali  (PON)  e programmi operativi complementari (POC), prevede degli incentivi a favore dell’occupazione nel rispetto della normativa europea, nei limiti di 500 milioni di euro per ognuno dei due anni.

Si tratta di un’agevolazione che riguarda tutti i datori di lavoro privati che assumeranno con contratto a tempo indeterminato, anche a tempo parziale, soggetti under 35 anni o se di età superiore risultano privi di un lavoro retribuito da almeno sei mesi, con durata di almeno sei mesi; considerando anche se hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ex art. 13 del d.p.r. n. 917/1986. Come ebbe a dire la circolare inps n. 49/2018, focalizzando la questione, non ci si riferisce alla regolarità del rapporto di lavoro subordinato ma alla sua durata o per il lavoro autonomo o parasubordinato al limite reddituale di 4.800 euro.

Le regioni interessate da queste agevolazioni sono Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia (regioni definite “meno sviluppate”), Abruzzo, Molise e Sardegna (regioni “in transizione”), dove risiede la sede dell’unità produttiva, non incidendo sul “bonus” sia la sede legale dell’impresa che il luogo di residenza del lavoratore interessato, i quali possono ben essere fuori da tali territori.

Il beneficio, sottoforma di sgravio contributivo, per i lavoratori che saranno assunti secondo le previsioni contenute nell’art. 1 –bis del d.l. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella legge n. 96  raggiunge il limite massimo, nei dodici mesi di riferimento dell’agevolazione, che è rappresentato dal tetto degli 8.060 euro, già in essere con la legge n. 190/2014 ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti da altre disposizioni, limitatamente al periodo di applicazione (un anno dalla assunzione). Qualora l’assunzione avvenga a tempo parziale il beneficio subirà una riduzione “pro-quota”. Se, dopo la costituzione del rapporto di lavoro il dipendente viene trasferito presso un’altra unità produttiva ubicata “fuori” dalle regioni sopra citate, l’agevolazione non spetta a partire dal mese successivo a quello nel quale è avvenuto il trasferimento.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile, applicando i criteri già forniti dall’istituto con la circolare n. 49/2018, è pari a 671,66 euro mentre, per i rapporti instaurati o risolti durante il mese, la soglia massima va riproporzionata sulla base di 21,66 euro (euro 671,66/31) per ogni giorno di fruizione.

In riferimento al fatto che il bonus sud è cumulabile con altri esoneri, bisogna considerare  che potrebbe sommarsi agli esoneri per l’assunzione di un lavoratore proveniente dal reddito di cittadinanza,  ma per questo bisogna attendere disposizioni dagli organi competenti. 

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